Quando si effettuano interventi di ristrutturazione che modifichino un organismo edilizio parzialmente o nella sua totalità, apportando cambiamenti nelle volumetrie o cambi di destinazione d’uso, si parla di interventi di trasformazione edilizia e urbanistica. Questi interventi richiedono specifici permessi edilizi. Districarsi nella normativa vigente per capire quale tipo di autorizzazione edilizia richiedere non è semplice: alcune norme sono complementari, altre sono state sostituite, come nel caso di PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA, CILA e la superata DIA. È importante sottolineare che si tratta di pratiche edilizie che richiedono l’intervento di un professionista, come un architetto. Presso FbR Architects potrete contare su professionisti del settore che vi guideranno nel complesso mondo delle normative edilizie.
COS'È LA SCIA E QUANDO BISOGNA RICHIEDERLA?
La S.C.I.A. edilizia, acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è stata introdotta con la legge n. 122 del 2010 per semplificare l’avvio dei lavori edili, sostituendo quasi completamente la D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività). Con questa comunicazione, è possibile iniziare i lavori nello stesso giorno in cui il modulo viene protocollato presso l'ente pubblico competente, a differenza della DIA che imponeva un'attesa di trenta giorni. Nonostante i lavori possano iniziare immediatamente con la S.C.I.A. edilizia, il Comune ha trenta giorni per effettuare i controlli e, in caso di irregolarità, può sospendere i lavori. La S.C.I.A. edilizia deve essere presentata da un architetto abilitato direttamente allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune in cui si trova l’immobile per tutti i lavori di ristrutturazione straordinaria che comportano modifiche strutturali all’edificio, quali:
Diversa suddivisione degli spazi interni
Interventi di restauro e risanamento conservativo
Ripristino di edifici crollati o demoliti
Modifiche della forma dell’edificio, rispettandone il volume e i vincoli presenti
Per una particolare tipologia di interventi pesanti, quando la sola S.C.I.A. non è sufficiente ad ottenere il permesso, è necessario presentare un'ulteriore tipo di pratica; la S.C.I.A. ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE, introdotta dal D.lgs. 222/2016 e in vigore dall'11 dicembre 2016, semplifica ulteriormente la normativa per interventi edilizi, che sostituisce il permesso di costruire per:
Ristrutturazioni pesanti
Nuove costruzioni e ristrutturazioni urbanistiche disciplinate da piani attuativi
Interventi di nuova costruzione in esecuzione di strumenti urbanistici generali
Per la S.C.I.A. ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE è necessario attendere 30 giorni dalla presentazione prima di iniziare i lavori, similmente a quanto accadeva con la DIA.
Quando la comunicazione avviene a seguito di necessità di sanare degli abusi edilizi particolari riferiti agli interventi di cui sopra, viene utilizzata la S.C.I.A. IN SANATORIA. In questo caso, viene effettuato un controllo di conformità urbanistica e si deve pagare una sanzione pecuniaria, mentre nel caso in cui i lavori sono già iniziati ma non ancora completati è necessario presentare una S.C.I.A. TARDIVA. Il procedimento è lo stesso della S.C.I.A. classica, con l'aggiunta di una sanzione per la mancata presentazione preventiva della documentazione.
FbR Architects offre consulenze professionali per la gestione della S.C.I.A. edilizia, assicurandosi che tutte le normative siano rispettate e che la documentazione sia completa e accurata per garantire un iter senza intoppi.
SCIA E CILA: QUALI SONO LE DIFFERENZE?
L’Art. 6 bis del Testo Unico dell’Edilizia disciplina la C.I.L.A., ovvero la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. Come la S.C.I.A., anche la C.I.L.A. deve essere presentata all’Amministrazione competente da un architetto abilitato prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, restauro o cambi di destinazione d’uso. Tuttavia, le differenze tra i due regimi non sono sempre chiare. La S.C.I.A. riguarda modifiche che possono interessare anche le parti strutturali dell’edificio, mentre la C.I.L.A. è utilizzata per interventi che non toccano le strutture portanti. In entrambi i casi, i lavori possono iniziare subito dopo la presentazione della documentazione, e il titolare dell’immobile deve avvalersi dell’ausilio di un professionista, come un architetto, per redigere il progetto e la documentazione necessaria.
Gli architetti di FbR Architects, grazie alla loro professionalità, esperienza maturata nel corso degli anni e continuo aggiornamento sulle normative vigenti in materia edilizia e immobiliare, seguiranno il cliente in tutto l’iter burocratico necessario per eseguire i lavori. Predisporranno il progetto e allegando gli elaborati progettuali riguardanti la dichiarazione di asseverazione.
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